In tema di responsabilità per danni da infiltrazioni, il condominio è legittimato passivamente e risponde in concorso con i proprietari esclusivi delle parti comuni da cui derivano i danni, ai sensi degli artt. 2051 e 2055 c.c.
Il condòmino danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni subiti, ma non è esonerato dall’obbligo di contribuire pro quota alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni. La sentenza di appello che dichiara inammissibile l’appello incidentale per genericità deve essere motivata in modo chiaro e logico, e non può contraddire le conclusioni raggiunte in merito alla responsabilità del condominio.
Cass. Civ., Sez. 2, N. 20546 del 21-07-2025
Avv. Federico Bocchini
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