In tema di contratto di locazione ad uso foresteria, si evidenzia che tale contratto è caratterizzato dalla destinazione dell’immobile a favore di una società di capitali per l’alloggio di propri dipendenti o collaboratori. La sua validità è confermata dalla normativa fiscale che ne consente la deducibilità, e non è soggetto alla disciplina della legge 431/1998. La prova della simulazione del contratto deve essere fornita con controdichiarazioni, e l’uso effettivo dell’immobile da parte di un amministratore non implica necessariamente la simulazione del contratto stesso, a meno che non vi siano prove concrete che dimostrino un diverso accordo tra le parti.
Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 16341/2022
