Sullo speciale del quotidiano nazionale Il Resto del Carlino, un contributo dell’Avv. Federico Bocchini sui contratti a canone concordato e la conseguenza dell’assenza dell’attestazione di rispondenza, al fine di ottenere le agevolazioni fiscali.
La mancanza dell’attestazione di rispondenza rilasciata da un’associazione firmataria dell’accordo territoriale in un contratto di locazione a canone concordato, non incide sulla validità civilistica del contratto stesso, ma non consente di usufruire delle agevolazioni fiscali.
Tuttavia, comporta l’impossibilità di ottenere le agevolazioni fiscali previste per tali contratti, fatto oramai conclamato, considerato che la mancanza dell’attestazione di rispondenza incide sulla possibilità di ottenere le agevolazioni fiscali. L’attestazione è necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, come la riduzione dell’aliquota della cedolare secca o dell’imposta sui redditi, oltre alle agevolazioni IMU.
Il Tribunale di Velletri, nella sentenza n. 1122 del 16 maggio 2024, ha chiarito che: “Il DM 16 gennaio 2017, riscrivendo le regole in merito all’attestazione dei requisiti per poter stipulare i contratti a canone concordato, ha previsto che: […] in alternativa le parti devono chiedere ad un’organizzazione firmataria dell’Accordo di attestare, in base alle modalità previste dall’Accordo territoriale, la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo stesso.
Ne consegue l’obbligo di dotarsi di tale attestazione, che rappresenta l’elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali, antecedentemente alla registrazione del contratto”.
Anche la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29179 del 20 ottobre 2023, ha confermato che: “L’attestazione è necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali” [Cass. Civ., Sez. 5, N. 29179 del 20-10-2023].
Difatti, le pattuizioni contrattuali fra le parti rimangono valide, salvo chiaramente azioni volte a far dichiarare la nullità parziale di alcune clausole contrattuali contrastanti con il modello ministeriale previsto e poi recepito dai singoli accordi territoriali.
Rimane, inoltre, possibile in caso di mancato rispetto del testo contrattuale chiedere la riconduzione del contratto alla durata minima quadriennale o agire per la ripetizione dell’indebito versato dal conduttore, nel caso in cui il contratto di locazione superi il canone massimo richiedibile per la tipolgia contrattuale prescelta.
Resta, quindi, fondamentale per il locatore informarsi sempre prima della stipula del contratto a canone concordato per valutare la congruità del canone presso una Associazione maggiormente rappresentativa e firmataria dell’accordo territoriale, richiedendo, invece, dopo la stipula la relativa attestazione al fine di poter fruire delle suddette agevolazioni.
