Il locatore non ha specifici oneri probatori. Secondo la giurisprudenza e la normativa vigente, il locatore non è tenuto a dimostrare l’effettiva necessità di destinare l’immobile ad un uso proprio o di un familiare. È sufficiente che il locatore manifesti la volontà di non rinnovare il contratto, specificando i motivi tra quelli tassativamente indicati dalla legge, come previsto dall’art. 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Cass. Civ., Sez. 3, N. 15678 del 05-06-2024.
Tuttavia, il locatore deve comunicare tale volontà al conduttore con un preavviso di almeno sei mesi (nelle locazioni abitative), specificando il motivo del diniego di rinnovo. Questa comunicazione deve essere chiara e precisa, in modo da consentire al conduttore di verificare la serietà e la realizzabilità dell’intenzione dichiarata -[Tribunale Ordinario Roma, sez. 6, sentenza n. 21114/201].
Se il locatore non adibisce l’immobile all’uso dichiarato entro dodici mesi dalla riacquisizione della disponibilità, il conduttore ha diritto al ripristino del contratto o al risarcimento – Cass. Civ., Sez. 3, N. 18947 del 16-07-2019
In sintesi, l’onere probatorio del locatore si limita alla manifestazione di volontà e alla specificazione dei motivi del diniego, senza necessità di dimostrare l’effettiva realizzazione dell’uso dichiarato, salvo il controllo ex post sulla destinazione effettiva dell’immobile da parte del conduttore.
