Nella locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, la mancanza di concessioni o autorizzazioni amministrative necessarie per l’utilizzo dell’immobile, nonché l’assenza o la mancata allegazione al contratto dell’attestato di prestazione energetica (APE), non determinano la nullità del contratto né configurano un vizio della cosa locata ai sensi dell’art. 1578 c.c. Tali carenze possono, tuttavia, integrare un inadempimento del locatore, che deve essere provato dal conduttore in termini di concreto pregiudizio subito. L’obbligo di dotare l’immobile dell’APE e di allegarlo al contratto, previsto dall’art. 15, comma 9, d.lgs. 192/2005, comporta esclusivamente una sanzione amministrativa a carico del locatore inadempiente, senza incidere sull’obbligo del conduttore di corrispondere i canoni di locazione. Inoltre, la normativa non impone l’obbligo di rinnovo dell’APE in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione, poiché tale rinnovo non configura un nuovo contratto, ma la prosecuzione del rapporto originario. Pertanto, l’interpretazione che assimila il rinnovo tacito a una nuova locazione, imponendo il rinnovo dell’APE, è errata e non trova fondamento né nella normativa nazionale né nella giurisprudenza di legittimità, che distingue chiaramente tra nuovi contratti e rinnovi taciti ai fini dell’obbligo di aggiornamento dell’attestato.
