In tema di responsabilità del condominio per danni subiti dai condomini a causa della mancata esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, il giudice di merito è tenuto a valutare le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, potendo escludere la responsabilità condominiale solo in presenza di prove che dimostrino l’assenza di nesso causale tra i danni lamentati e la gestione condominiale. La liquidazione del danno deve basarsi su elementi probatori congrui, quali fatture di lavori di riparazione, che, se coerenti con le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, possono costituire prova dell’ammontare del credito. La valutazione di tali elementi è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Cass. Civ., Sez. 2, N. 9033 del 05-04-2025
