In materia di responsabilità per danni da infiltrazioni provenienti da un lastrico solare o terrazzo di proprietà esclusiva, si applica l’art. 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva del custode, salvo prova del caso fortuito. È configurabile una responsabilità concorrente del Condominio, tenuto agli obblighi di manutenzione delle parti comuni, qualora l’amministratore ometta di attivare tali obblighi. La ripartizione delle spese di riparazione segue i criteri di cui all’art. 1126 c.c., stabilendo che un terzo delle spese è a carico del proprietario o dell’utente esclusivo del lastrico e i restanti due terzi a carico del Condominio, salvo prova contraria della specifica imputabilità del danno.
Cass. Civ., Sez. 2, N. 35027 del 14-12-2023
Avv. Federico Bocchini
Per ogni approfondimento in tema di risarcimento del danno derivante da infiltrazioni o in condominio, contatta il nostro Studio legale.
