DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON SOTTOSCRITTA – TRIBUNALE ORDINARIO ROMA, SEZ 6, SENTENZA N. 10974/2020

In tema di disdetta del contratto di locazione, la comunicazione di disdetta, pur non essendo formalmente sottoscritta dal locatore, è valida se effettuata da un legale rappresentante, il quale agisce in nome e per conto del locatore, e tale atto può essere ratificato anche successivamente. La disdetta è un atto negoziale unilaterale e recettizio, la cui efficacia è riconosciuta anche in assenza di forma scritta, potendo essere espressa in atti processuali che manifestano la volontà di non rinnovare il contratto. Inoltre, in caso di locazioni abitative a canone concordato, il contratto si rinnova tacitamente per due anni in assenza di disdetta, come stabilito dall’art. 19 bis del D.L. 34/2019, che ha fornito un’interpretazione autentica della normativa vigente.

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