In tema di locazione, la disdetta del contratto deve rispettare le modalità e i termini previsti dalla legge, in particolare dall’art. 29 della legge n. 392/1978, che richiede una comunicazione motivata almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza del contratto. Qualora la disdetta non rispetti tali requisiti, essa è considerata invalida e non produce effetti, anche se inviata tramite posta privata. Inoltre, l’erronea indicazione della data di cessazione del contratto non esclude la volontà del locatore di impedire la rinnovazione tacita del contratto, purché sia dimostrata l’intenzione di riottenere la disponibilità dell’immobile.
Tribunale di Messina, Sentenza n.909 del 11 aprile 2024.
