DISDETTA NON SOTTOSCRITTA DAL LOCATORE – NON DETERMINA SEMPRE L’INESISTENZA O L’INEFFICACIA DELL’ATTO – CASS. CIV., SEZ. 3, N. 17655 DEL 02.07.2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17655 del 2019, ha stabilito che la mancanza di sottoscrizione nella comunicazione di disdetta di un contratto di locazione non determina automaticamente l’inesistenza o l’inefficacia dell’atto, a condizione che la comunicazione venga prodotta in giudizio dalla parte che l’ha emessa. In tal caso, la produzione della scrittura priva di firma equivale a sottoscrizione, purché avvenga nel contesto di un giudizio pendente e non vi sia stata revoca del consenso da parte dell’altra parte. Pertanto, la disdetta può essere considerata valida ed efficace se la volontà di non rinnovare il contratto è stata espressa in forma scritta, anche se priva di sottoscrizione, e se il destinatario ha avuto conoscenza della comunicazione.

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