La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17655 del 2019, ha stabilito che la mancanza di sottoscrizione nella comunicazione di disdetta di un contratto di locazione non determina automaticamente l’inesistenza o l’inefficacia dell’atto, a condizione che la comunicazione venga prodotta in giudizio dalla parte che l’ha emessa. In tal caso, la produzione della scrittura priva di firma equivale a sottoscrizione, purché avvenga nel contesto di un giudizio pendente e non vi sia stata revoca del consenso da parte dell’altra parte. Pertanto, la disdetta può essere considerata valida ed efficace se la volontà di non rinnovare il contratto è stata espressa in forma scritta, anche se priva di sottoscrizione, e se il destinatario ha avuto conoscenza della comunicazione.
