In tema di locazione commerciale, la disdetta del contratto deve essere comunicata con un preavviso di almeno dodici mesi, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 392/1978. Qualora la disdetta venga effettuata con un preavviso inferiore, essa risulta inefficace e il contratto si intende rinnovato tacitamente. Inoltre, la riconsegna delle chiavi da parte del conduttore, se avvenuta senza riserve, può essere interpretata come adesione alla volontà di recedere dal contratto, ma deve rispettare i termini di preavviso previsti dalla legge. La violazione di tali termini comporta la conferma del diritto del locatore al pagamento dei canoni di locazione anche durante il periodo di preavviso.
