La CGT di I grado di Roma ha accolto l’istanza di sospensione presentata dal contribuente e relativa all’avviso di accertamento emesso da Roma Capitale in data 28/10/2024, notificato il 16/11/2024 e relativo all’accertamento per TEFA e TARI relative al periodo 01/01/2018 al 31/12/2018.
In questo caso, le somme accertate erano già state pagate parzialmente per il primo semestre da uno dei comproprietari dell’immobile, a dimostrazione delle molteplici criticità che questi avvisi presentano nella loro fondatezza.
Importante, invece, risulta essere intervenuta sia la decadenza ex art. 1 comma 161 L. 296/2006, sia la prescrizione quinquennale, aspetto che, se confermato come orientamento nei prossimi provvedimenti, renderà inesigibili le somme relative al tributo per l’anno 2018.
Roma Capitale, nelle more del giudizio, presentava controdeduzioni, comunicando la cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto di accertamento.
La Corte, ritenendo tardivo l’annullamento effettuato da parte dell’Amministrazione capitolina, ha condannato Roma Capitale al pagamento delle spese legali nei confronti del ricorrente.
