TAR LAZIO: LO STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE EX ART. 9-BIS T.U. EDILIZIA E’ DIMOSTRABILE ANCHE IN VIA INDIZIARIA

Con la recente sentenza n. 8031 del 24 aprile 2025, il TAR Lazio ha fornito importanti chiarimenti in materia di accertamento dello stato legittimo di un immobile, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico sull’edilizia (D.P.R. n. 380/2001), in accoglimento di un ricorso patrocinato dal nostro Studio legale.

Come rammenta la sentenza, la disposizione richiamata delinea due ipotesi di “chiusura del sistema”, nelle quali è possibile dimostrare lo stato legittimo in forma indiziaria:

  • a) quando l’immobile è stato realizzato in un’epoca in cui non era richiesto alcun titolo abilitativo (es. ante 1942 o ante 1967);
  • b) quando il titolo originario non è reperibile, ma esistono indizi concreti della sua esistenza.

Il Collegio ha ribadito che, in entrambe le situazioni, è ammesso il ricorso a mezzi probatori indiretti, come documentazione catastale storica, estratti cartografici, fotografie d’epoca, atti notarili, documenti d’archivio di chiara provenienza.

Nel caso oggetto di giudizio, il ricorrente aveva prodotto una planimetria allegata all’atto notarile di compravendita risalente al 1958, attestante la stato di fatto dell’immobile a quella data.

Il Collegio ha precisato che, in presenza di un tale principio di prova sullo stato di fatto dell’immobile e sulla preesistenza delle opere contestate, incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare che, a quella data, fosse già necessaria l’acquisizione di un titolo edilizio per le opere eseguite oggetto di contestazione.

In difetto di tale allegazione da parte dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

La decisione rappresenta un ulteriore e significativo contributo interpretativo sulla portata applicativa dell’art. 9-bis T.U. Edilizia, in un’ottica di ragionevole equilibrio tra tutela del territorio e interessi dei cittadini.

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