Il procedimento di convalida di sfratto è praticabile soltanto riguardo ai contratti di locazione di immobili urbani (anche in caso di locazione di una stanza o porzione individuata di unità immobiliare come succede spesso nei contratti per studenti universitari).
Non è invece possibile agire con tale procedimento nei seguenti casi:
– locazione di bene mobile;
– leasing immobiliare;
– affitto di azienda (ancorché comprendente un immobile);
– comodato di immobile;
– occupazione senza titolo di immobile;
– alloggio in albergo
L’azione di sfratto è esperibile in caso di inadempimento del conduttore relativa ai canoni e/o agli oneri accessori (il cui importo sia almeno pari a due mensilità di canone) e, quindi, non con riferimento ad altri inadempimenti.
Presupposto fondamentale è l’esistenza di un valido contratto di locazione in forma scritta e registrato.
La citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata, dunque non si può citare in un Tribunale diverso da dove è situato l’appartamento.
